La Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, nella sentenza n. 33443 dell'11 novembre 2021 ha ribadito il principio per cui "Lo scontrino fiscale non costituisce prova piena del pagamento, benché il giudice di merito possa prenderlo in considerazione e valutano a tal fine unitamente alle altre risultanze processuali".
Lo stesso, dunque, dev'essere valutato unitamente alle altre risultanze istruttorie acquisite al giudizio di merito.
Infatti "In tema di compravendita al dettaglio di beni di consumo, la prova richiesta all'acquirente dell'effettività dell'acquisto presso il rivenditore può essere fornita mediante la produzione dello scontrino fiscale rilasciato dal venditore, trattandosi di documento idoneo e sufficiente a tale scopo, soprattutto se l'esercizio commerciale da cui risulti rilasciato tratti la tipologia di articolo acquistato e il prezzo del bene corrisponda al suo valore. Per contro, la contestazione dell'acquisto da parte del venditore, che addebiti al cliente di essersi avvalso di un documento fiscale altrui, assume valenza di vera e propria eccezione, la cui prova incombe a carico di chi la sollevi".