Tutte le scadenze
Esonero pagamento canone Rai contribuenti con 75 anni di età
I contribuenti con età pari o superiore a 75 anni e che posseggano i requisiti per l’esonero del pagamento del canone Rai devono presentare, entro questa data, una dichiarazione sostitutiva ai fini dell’esenzione del pagamento del canone RAI, alla quale deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento d’identità.
La consegna della dichiarazione va effettuata direttamente ad un ufficio territoriale dell’Agenzia Entrate o, in alternativa, in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – 10121.
Canone di abbonamento alla TV: versamento rata trimestrale
I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l’addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, che si sono avvalsi della possibilità di pagare il canone in 4 rate trimestrali, devono effettuare entro questa data il versamento della rata trimestrale del Canone TV, da effettuarsi tramite modello F24 con modalità telematiche.
Dichiarazione trimestrale imposta bollo assegni circolari
Termine ultimo per la presentazione, da parte di banche e gli istituti di credito autorizzati a emettere assegni circolari, della dichiarazione relativa all’ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del trimestre solare precedente, per la liquidazione dell’imposta di bollo sugli assegni circolari.
UNIEMENS: trasmissione denuncia mensile
I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i dati retributivi e contributivi riferiti al mese precedente, oltre alle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Libro unico del lavoro: stampa e consegna
I datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari, hanno l’obbligo di stampa del Libro unico del lavoro (LUL) o, nel caso di soggetti gestori, e devono consegnare copia dello stesso al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga precedente.
Domanda cassa integrazione per eventi non evitabili
Entro questo termine devono le Imprese industriali e dell’Edilizia devono presentare all’Inps le richieste di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente.
Ragionieri: invio del modello A/19
Termine ultimo per l’invio del modello A/19 (redditi e volumi di affari prodotti nell’anno precedente).
INPGI: pagamento contributi minimi anno in corso
Pagamento dei contributi minimi per l’anno 2024 per tutti gli i giornalisti iscritti all’Inpgi che, nel corso del corrente anno, abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.
Dichiarazioni: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
Entro questo termine i contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2024, Redditi Persone Fisiche 2024 e Redditi SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione Irap 2024, Redditi Sc- Società di capitali e dichiarazione Irap 2024), devono provvedere al versamento in unica soluzione o come prima rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo 2023 o di primo acconto per l’anno 2024 senza alcuna maggiorazione.
Dichiarazioni soggetti Isa: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
Entro questo termine:
– i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze
– i soggetti che adottano il regime di cui all’ articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111
– i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’ articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014
– i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto DPR n. 917 del 1986
tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedere entro il 31 luglio 2024 al versamento in unica soluzione o come prima rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo 2023 o di primo acconto per l’anno 2024 senza alcuna maggiorazione.
Gli stessi contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del Dpr n. 435 del 2001 devono provvedere al versamento in unica soluzione o come prima rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo 2023 o di primo acconto per l’anno 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.