Tutte le scadenze
Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli O.I.C.R.
Versamento, da parte dei soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, delle ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente.
I versamenti delle ritenute devono essere effettuati esclusivamente tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Contribuenti iva mensili: liquidazione e versamento Iva mese precedente
I contribuenti Iva mensili sono tenuti alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente tramite il modello F24 con modalità telematiche.
N.B.: Per i soggetti indicati dall’articolo 18 del Dl n. 23/2020 il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020.
Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità: liquidazione e versamento Iva relativa al secondo mese precedente
Scade il termine per i contribuenti iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità, optando per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998, per effettuare il versamento relativo alla liquidazione IVA dovuta per il secondo mese precedente tramite F24 telematico.
N.B.: Per i soggetti indicati dall’articolo 18 del Dl n. 23/2020 il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020.
Imprese di assicurazione: versamento ritenute su redditi di capitale corrisposti nel mese precedente
Le imprese di assicurazione sono tenute, entro questa data, ad effettuare il versamento delle ritenute operate su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita, stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente.
Contribuenti Iva trimestrali: versamento dell’Iva dovuta per il 1° trimestre 2020
Termine ultimo per i contribuenti Iva trimestrali per il versamento dell’Iva dovuta per il 1° trimestre 2020 tramite F24 telematico.
N.B.: Per i soggetti indicati dall’articolo 18 del Dl n. 23/2020 il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020.
Associazioni sportive dilettantistiche e Associazioni senza scopo di lucro
Entro questo termine le Associazioni sportive dilettantistiche, Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 devono procedere alla liquidazione e al versamento dell’Iva relativa al primo trimestre 2020.
N.B.: Per i soggetti indicati dall’articolo 18 del Dl n. 23/2020 il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020.
Soggetti che corrispondono pensioni non superiori a euro 18.000 annui: versamenti
I soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000 euro annui devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi superiori a 100 euro (codice tributo 1001). Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche.
N.B: Per i soggetti indicati all’articolo 61, comma 2, del Dl n. 18/2020, il versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, può essere effettuato entro il 31 maggio 2020, ad eccezione dei soggetti indicati alla lettera b), per i quali il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro il 30 giugno 2020.
Il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 anche da parte dei soggetti indicati dall’articolo 18 del Dl n. 23/2020.
Enti ed organismi pubblici, amministrazioni centrali dello Stato che corrispondono pensioni non superiori a euro 18.000 annui: versamenti
Gli Enti ed organismi pubblici, amministrazioni centrali dello Stato che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000 euro annui devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi superiori a 100 euro (codice tributo 100E). Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche.
N.B.: Per i soggetti indicati all’articolo 61, comma 2, del Dl n. 18/2020, il versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, può essere effettuato entro il 31 maggio 2020, ad eccezione dei soggetti indicati alla lettera b), per i quali il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro il 30 giugno 2020.
Il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 anche da parte dei soggetti indicati dall’articolo 18 del Dl n. 23/2020.
Split payment: versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni
Termine ultimo, per gli Enti ed organismi pubblici, Amministrazioni centrali dello Stato tenute al versamento unitario di imposte e contributi, e le Pubbliche amministrazioni autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, per il versamento dell’Iva dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti (tramite Modello F24 EP con modalità telematiche per i primi e Modello F24 con modalità telematiche per le seconde).
Contratti di locazione breve: versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente
Termine ultimo per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, per il versamento con modalità telematiche (f24) delle ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente.