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Avvocati: scadenza pagamento prima rata contributi obbligatori dovuti in autoliquidazione
Gli Avvocati devono provvedere al pagamento della prima rata dei contributi obbligatori (soggettivo ed integrativo) dovuti in autoliquidazione dell’anno 2019 (mod. 5/2020).
Enti ed organismi pubblici e Amministrazioni centrali dello Stato: versamenti
Termine ultimo, per gli Enti ed organismi pubblici e per le Amministrazioni centrali dello Stato, per effettuare:
– Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente;
– Versamento dell’acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente;
– Versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
– Versamento in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
– Versamento le ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo;
– Liquidazione e versamento mensile IVA;
– versamento acconto in un’unica soluzione o come prima rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2019 risultante dalla dichiarazione Iva annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse.
I versamenti devono essere effettuati tramite modello F24 EP con modalità telematiche.
Enti ed organismi pubblici e Amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi: ravvedimento breve
Termine ultimo, per Enti ed organismi pubblici e Amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 giugno 2020 con maggiorazione interessi e sanzione ridotta a un decimo del minimo.
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 EP con modalità telematiche.
Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi: ravvedimento breve
Termine ultimo, per i contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 giugno 2020.
Il versamento, maggiorato degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), deve essere effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediari abilitati per i titolari di partita Iva. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.
ISA: versamento rata relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi
Entro questa data i soggetti che si adeguano alle risultanze degli ISA nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il versamento entro il 30 giugno 2020 devono effettuare il versamento della seconda rata dell’Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,17%.
CAF e professionisti abilitati che hanno ricevuto, tra il 21 giugno e il 15 luglio, i modelli 730/2020 dai contribuenti: trasmissione dichiarazioni redditi e consegna modello al contribuente
Entro questa data i CAF e i professionisti abilitati devono trasmettere, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi (modello 730/2020) presentate dai contribuenti dal 21 giugno al 15 luglio 2020, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
– le dichiarazioni elaborate (modelli 730/2020); i relativi prospetti di liquidazione (mod. 730-3);
– il risultato contabile delle dichiarazioni (mod. 730-4);
– le buste contenenti le schede relative alla destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef (le buste chiuse contenenti il mod. 730-1).
Entro la stessa data CAF e i professionisti abilitati devono inoltre rilasciare al contribuente la copia della dichiarazione dei redditi elaborata (Mod. 730/2020) e del relativo prospetto di liquidazione mod. 730-3.
Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi mensili relativi alle operazioni intracomunitarie del mese precedente (elenchi Intrastat)
Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono provvedere alla presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario, effettuati nel mese precedente. La presentazione deve avvenire per via telematica, all’Agenzia delle Dogane tramite il sistema E.D.I. o all’Agenzia delle Entrate.
Presentazione telematica degli elenchi riepilogativi trimestrali relativi alle operazioni intracomunitarie del trimestre precedente (elenchi Intrastat)
Gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale devono presentare gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni nonché delle prestazioni di servizio in ambito comunitario, effettuati nel trimestre precedente.
Imprese elettriche: comunicazioni all’Agenzia delle Entrate
Entro questa data le imprese elettriche devono provvedere ad effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente.
Le comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline.
Iva Moss: dichiarazione trimestrale IVA e versamento
Termine ultimo, per i soggetti passivi che si avvalgono del regime speciale Iva Moss, per la trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’Iva dovuta in base alla stessa. Si ricorda che l’obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre.