Tutte le scadenze
Contributi previdenziali INPS da versare alla gestione separata, relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente
I datori di lavoro e/o i committenti devono versare i contributi INPS alla Gestione separata INPS lavoratori autonomi sui compensi corrisposti nel corso del mese precedente ai soggetti tenuti all’iscrizione ai sensi della L.335/1995. Il versamento deve essere eseguito con modello F24.
Contributi previdenziali INPS dovuti sulle retribuzioni di lavoro dipendente di competenza del mese precedente
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese precedente. I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo. I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.
Casagit: versamento contributi mese precedente e denuncia contributiva
Termine ultimo per effettuare il versamento dei contributi alla Cassa autonoma per le prestazioni integrative dei giornalisti (Casagit) relativi al mese precedente e per la presentazione della denuncia contributiva relativa al mese precedente tramite l’applicativo DAMS.
Enti non commerciali: acquisti intracomunitari – Modello INTRA-12
Enti non commerciali e agricoltori esonerati: dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12 disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Enti non commerciali e agricoltori esonerati: liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari
Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono procedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente con Modello F24.
Intermediari finanziari: comunicazioni
Gli operatori finanziari devono procedere ad eseguire la comunicazione all’Anagrafe tributaria, esclusivamente in via telematica, dei dati inerenti ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria nel mese precedente.
Versamento mensile dell’imposta sulle assicurazioni
Termine ultimo, per le imprese di assicurazione, per il versamento dell’imposta su premi e accessori incassati nel mese di giugno 2020, nonchè degli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di maggio 2020. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche.
Esterometro: invio comunicazioni mese precedente
Entro questo termine i soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che facilitano tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet Pc e laptop, residenti o stabiliti in Italia devono effettuare la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate nel mese precedente
Contribuenti Iva: richiesta rimborsi/compensazione trimestrale
Termine ultimo, per i contribuenti iva ammessi ai rimborsi infrannuali, per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale. La richiesta deve essere effettuata tramite invio telematico del Modello IVA TR presente sul sito dell’AE, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Esonero pagamento canone Rai contribuenti con 75 anni di età
I contribuenti con età pari o superiore a 75 anni e che posseggano i requisiti per l’esonero del pagamento del canone Rai devono presentare, entro questa data, una dichiarazione sostitutiva ai fini dell’esenzione del pagamento del canone RAI, alla quale deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento d’identità.
La consegna della dichiarazione va effettuata direttamente ad un ufficio territoriale dell’Agenzia Entrate o, in alternativa, in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – 10121.