Commercialisti e consulenti del lavoro

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Tutte le scadenze

Consulenti del Lavoro: versamento contributo integrativo minimo

Termine ultimo per il versamento, da parte dei Consulenti del Lavoro iscritti all’Ente, del contributo integrativo minimo.

Consulenti del Lavoro: versamento contributo di maternità

Termine ultimo per il versamento, da parte dei Consulenti del Lavoro iscritti all’Ente, del contributo di maternità, da versarsi con la rata in scadenza il 16 settembre 2020.

Consulenti del lavoro: comunicazione dell’ammontare del reddito professionale e del volume di affari conseguito nel 2019

Termine ultimo, per i Consulenti del lavoro, per comunicare all’Ente, in via telematica, l’ammontare del reddito professionale e del volume di affari ai fini IVA conseguito nel 2019, e per versare il contributo soggettivo (12% o 6% del reddito professionale, detratto il minimo) e il contributo integrativo. Tale versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero a rate (da due a quattro) con scadenza il 16 settembre 2020, 16 ottobre 2020, 16 novembre 2020 e 16 dicembre 2020.

Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi: ravvedimento breve

Termine ultimo, per i contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 31 luglio 2020.
Il versamento, maggiorato degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), deve essere effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediari abilitati per i titolari di partita Iva. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.

Libretto di famiglia: comunicazione dati mese precedente

Entro questa data gli utilizzatori del libretto di famiglia devono provvedere alla comunicazione all’Inps dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del mese precedente.

Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati non obbligati alla trasmissione telematica: registrazione delle operazioni del mese precedente

Entro questa data i soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati non obbligati alla trasmissione telematica devono effettuare la registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale effettuate nel mese solare precedente, tramite annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime forfetario

Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per la L. 398/1991, devono procedere entro questo termine all’annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato, anche in unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali poste in essere nel corso del mese precedente.

Soggetti IVA: fatturazione differita

I soggetti IVA devono provvedere all’emissione ed alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Comunicazione al’AE dei dati relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche

Termine ultimo per la comunicazione da parte di Acquirente unico Spa all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche riferiti al mese precedente.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA secondo trimestre 2020

Termine ultimo, per i soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto, per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre del 2020, da effettuarsi con modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”.

N.B.: Ai sensi del decreto legge n. 18/2020, articolo 62, commi 1 e 6, l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Studio Mario Rossi e Associati

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