Tutte le scadenze
Sostituti d’imposta: versamento imposta sostitutiva Irpef e addizionali regionali e comunali (produttività)
Entro questa data i sostituti d’imposta devono versare (con modello F24 con modalità telematiche) l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese precedente, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
Sostituti d’imposta: versamento dell’addizionale regionale dell’Irpef
I sostituti d’imposta devono procedere al pagamento:
– in unica soluzione dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.
Sostituti d’imposta: versamento dell’addizionale comunale dell’Irpef
Pagamento, da parte dei sostituti d’imposta:
– in unica soluzione, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.
Sostituti d’imposta: conguaglio assistenza fiscale
Termine ultimo, per i sostituti d’imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale, per effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di precedente. Il versamento deve essere fatto telematicamente con il modello F24.
Banche e Poste: versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente
Le banche o le Poste italiane, nel momento dell’accreditamento dei pagamenti, devono effettuare il versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando il codice tributo “1039”.
Versamento imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)
Termine ultimo per effettuare (con modello F24 telematico) il versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie effettuate nel mese precedente per Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 58 del 1998, e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni.
I contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai devono provvedere, entro questa data, ai versamenti derivanti dalla “Tobin Tax” utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli O.I.C.R.
Versamento, da parte dei soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, delle ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente.
I versamenti delle ritenute devono essere effettuati esclusivamente tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Contribuenti iva mensili: liquidazione e versamento Iva mese precedente
I contribuenti Iva mensili sono tenuti alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente tramite il modello F24 con modalità telematiche.
Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità: liquidazione e versamento Iva relativa al secondo mese precedente
Scade il termine per i contribuenti iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità, optando per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998, per effettuare il versamento relativo alla liquidazione IVA dovuta per il secondo mese precedente tramite F24 telematico.
Soggetti che facilitano le vendite a distanza con uso di interfacce elettroniche: liquidazione e versamento Iva mese precedente
Entro questo termine i soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono effettuare la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese precedente.