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Sostituti d’imposta: conguaglio assistenza fiscale

Termine ultimo, per i sostituti d’imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all’assistenza fiscale, per effettuare il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese di precedente. Il versamento deve essere fatto telematicamente con il modello F24.

Banche e Poste: versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente

Le banche o le Poste italiane, nel momento dell’accreditamento dei pagamenti, devono effettuare il versamento delle ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando il codice tributo “1039”.

Versamento imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)

Termine ultimo per effettuare (con modello F24 telematico) il versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie effettuate nel mese precedente per Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 58 del 1998, e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni.

N.B. I contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai devono provvedere, entro questa data, ai versamenti derivanti dalla “Tobin Tax” utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli O.I.C.R.

Versamento, da parte dei soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, delle ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente.
I versamenti delle ritenute devono essere effettuati esclusivamente tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Contribuenti iva mensili: liquidazione e versamento Iva mese precedente

I contribuenti Iva mensili sono tenuti alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente tramite il modello F24 con modalità telematiche.

Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità: liquidazione e versamento Iva relativa al secondo mese precedente

Scade il termine per i contribuenti iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità, optando per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998, per effettuare il versamento relativo alla liquidazione IVA dovuta per il secondo mese precedente tramite F24 telematico.

Soggetti che facilitano le vendite a distanza con uso di interfacce elettroniche: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Entro questo termine i soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono effettuare la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese precedente.

Imprese di assicurazione: versamento ritenute su redditi di capitale corrisposti nel mese precedente

Le imprese di assicurazione sono tenute, entro questa data, ad effettuare il versamento delle ritenute operate su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita, stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l’evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente.

Soggetti che corrispondono pensioni non superiori a euro 18.000 annui: versamenti

I soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000 euro annui devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi superiori a 100 euro. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24EP con modalità telematiche.

Enti ed organismi pubblici, amministrazioni centrali dello Stato che corrispondono pensioni non superiori a euro 18.000 annui: versamenti

Gli Enti ed organismi pubblici, amministrazioni centrali dello Stato che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000 euro annui devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi superiori a 100 euro. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24EP con modalità telematiche.

Studio Mario Rossi e Associati

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