Tutte le scadenze
Contributi previdenziali INPS dovuti sulle retribuzioni di lavoro dipendente di competenza del mese precedente
I datori di lavoro, che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps, devono versare i contributi INPS sulle retribuzioni di competenza del mese precedente. I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo. I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche.
Casagit: versamento contributi mese precedente e denuncia contributiva
Termine ultimo per effettuare il versamento dei contributi alla Cassa autonoma per le prestazioni integrative dei giornalisti (Casagit) relativi al mese precedente e per la presentazione della denuncia contributiva relativa al mese precedente tramite l’applicativo DAMS.
Datori di lavoro Studi Professionali: versamento contributo mensile Cadiprof
Termine ultimo, per il versamento contributo mensile Cadiprof, da effettuare tramite F24, ‘Sezione Inps’, indicando il codice della sede Inps competente e la propria matricola Inps.
Versamento TFR al Fondo di tesoreria da parte delle aziende con almeno 50 dipendenti
Termine ultimo per il versamento al Fondo di tesoreria dell’Inps, da parte dei datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, delle quote di TFR maturate nel mese precedente non destinate alle forme di previdenza complementare.
Sono tenuti al versamento del contributo tutti i datori di lavoro del settore privato, con almeno 50 addetti, con esclusione dei datori di lavoro domestico.
Soggetti IVA: fatturazione differita
I soggetti IVA devono provvedere all’emissione ed alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
Rivalutazione partecipazioni e terreni 2021: versamento rateale
Versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva, nella misura dell’11%, calcolata sul valore risultante dalla perizia giurata di stima e maggiorata degli interessi del 3% annuo, relativa alla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni non in regime d’impresa posseduti al 1-01-2021.
Sono tenuti al versamento i contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2021.
Rivalutazione partecipazioni e terreni 2020: versamento rateale
Versamento della terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva, nella misura dell’11% per le partecipazioni qualificate e/o del 10% per le partecipazioni non qualificate e/o i terreni, calcolata sul valore risultante dalla perizia giurata di stima e maggiorata degli interessi del 3% annuo, relativa alla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni non in regime d’impresa posseduti al 1-01-2020.
Sono tenuti al versamento i contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2020.
Canone RAI: comunicazione di non detenzione della TV
I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo sono tenuti, entro questa data, a comunicarlo all’Agenzia delle Entrate presentando l’apposito modello reperibile sul sito dell’Agenzia.
N.b.: La dichiarazione presentata entro il 30 giugno 2022 ha effetto solo per il canone dovuto per il secondo semestre solare 2022.
Comunicazione annuale FACTA
Entro questo termine le c.d. RIFI (Reporting Italian Financial Institution), in attuazione dell’Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli USA finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, e al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all’IRS (Internal Revenue Service) statunitense, sono tenute alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati, relativi all’anno 2021, sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFI).
La trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica utilizzando l’infrastruttura informatica S.I.D..
Scambio informazioni finanziarie a fini fiscali Stati UE
Termine ultimo, per le Istituzioni Finanziarie Italiane individuate dall’art. 1, comma 1, lettera n), del D.M. 28 dicembre 2015, per l’invio della comunicazione annuale, riferita all’anno precedente delle seguenti informazioni:
a) codice fiscale dell’Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
b) informazioni di cui all’art. 3 del D.M. 28 dicembre 2015 relative alle persone, alle entità e ai conti ivi indicati, fatte salve le deroghe previste dallo stesso D.M.;
c) codice fiscale italiano, ove disponibile, delle persone o entità richiamate nella lettera b).
La comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica utilizzando l’infrastruttura informatica S.I.D..