Tutte le scadenze
Comunicazione annuale FACTA
Entro questo termine le c.d. RIFI (Reporting Italian Financial Institution), in attuazione dell’Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli USA finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, e al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all’IRS (Internal Revenue Service) statunitense, sono tenute alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati, relativi all’anno precedente, sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFI).
La trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica utilizzando l’infrastruttura informatica S.I.D..
Scambio informazioni finanziarie a fini fiscali Stati UE
Termine ultimo, per le Istituzioni Finanziarie Italiane individuate dall’art. 1, comma 1, lettera n), del D.M. 28 dicembre 2015, per l’invio della comunicazione annuale, riferita all’anno precedente delle seguenti informazioni:
a) codice fiscale dell’Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione
b) informazioni di cui all’art. 3 del D.M. 28 dicembre 2015 relative alle persone, alle entità e ai conti ivi indicati, fatte salve le deroghe previste dallo stesso D.M.
c) codice fiscale italiano, ove disponibile, delle persone o entità richiamate nella lettera b).
La comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica utilizzando l’infrastruttura informatica S.I.D..
Contratti di locazione breve: comunicazione annuale
Entro questa data i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve o che siano intervenuti nei pagamenti dei predetti canoni o corrispettivi, sono tenuti ad inviare all’Anagrafe Tributaria la comunicazione annuale dei dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nell’anno precedente.
Presentazione cartacea Modello Redditi 2023 (contribuenti non telematici)
Termine ultimo per la presentazione, presso un ufficio postale, del modello cartaceo Redditi Persone Fisiche 2023 e della scheda con la scelta per la destinazione dell’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef.
Anche gli eredi delle persone decedute nel 2022 o entro il 28 febbraio 2023 devono provvedere alla presentazione, in formato cartaceo presso gli uffici postali, della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda con la scelta dell’otto, del cinque e del due per mille.
5 per mille: invio dichiarazione sostitutiva
Ultimo giorno utile per l’invio, da parte di Enti di volontariato, ASD e Enti della Ricerca scientifica e dell’Università che hanno presentato domanda per l’ammissione al riparto della quota del 5 per mille, della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti che danno diritto all’ammissione al riparto della quota del 5 per mille per l’anno finanziario in corso.
La dichiarazione deve essere trasmessa rispettivamente:
– per li Enti del volontariato tramite raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata alla direzione regionale delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente
– per le ASD tramite raccomandata a.r. da inviare all’Ufficio del CONI territorialmente competente
– per gli Enti della Ricerca scientifica e dell’Università tramite raccomandata a.r. da inviare al MUR.
Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata la fotocopia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore.
Soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a euro 18.000,00 annui: comunicazioni bimestrali
Termine ultimo per i soggetti che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi enti ed organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato, per inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, tramite invio telematico, contenente i dati dei pensionati per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla tv, dell’importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione, oltre ai dati di coloro per i quali sono state effettuare le trattenute per l’intero importo del canone Rai.
Digital services tax: presentazione dichiarazione annuale
Entro questo termine i soggetti esercenti attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente hanno realizzato congiuntamente:
– un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000
– un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000
devono presentare la dichiarazione dei dati relativi all’imposta sui servizi digitali (Digital services tax”“ Dst), che deve essere trasmessa per via telematica all’Ag. Entrate direttamente se si è abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, o tramite gli intermediari.
Dichiarazioni 2023 (persone fisiche): versamenti
Termine ultimo per effettuare i versamenti (senza alcuna maggiorazione), in unica soluzione o prima rata, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone (Modello 730/2023, Redditi Pf 2023, Redditi Sp 2023 e Irap 2023) e del saldo dell’Iva relativa al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2023 – 30/6/2023.
Dichiarazioni 2023 (soggetti Ires): versamenti
Entro questo termine i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare:
– il versamento, a titolo di saldo 2022 o come prima rata dell’anno 2023, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi Sc 2023, Enc 2023 e Irap 2023, senza alcuna maggiorazione
– il versamento del saldo Iva 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2023 – 30/6/2023.
Sostituti “minimi”: versamenti
I sostituti d’imposta che durante l’anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91, sono tenuti ad effettuare:
– al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell’anno precedente
– al versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell’anno precedente
– al versamento delle ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell’anno precedente.