Tutte le scadenze
Versamenti da dichiarazioni: acconto Ires e Irap
Termine ultimo per il pagamento, da parte dei soggetti Ires tenuti al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi SC 2023 e Irap 2023, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, della seconda o unica rata di acconto Ires (e relative addizionali e maggiorazione) e Irap relativo all’anno 2023.
Cedolare secca: versamento secondo o unico acconto
Termine ultimo per i locatori, persone fisiche titolari di partita Iva, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, che abbiano esercitato l’opzione per il regime della cedolare secca, per effettuare il versamento della seconda o unica rata dovuta a titolo di acconto per l’anno 2023.
Eredi: presentazione dichiarazione redditi e scheda con scelta 8, 5 e 2 per mille
Entro questo termine gli eredi delle persone decedute nel 2022, o entro il 31 luglio 2023, sono tenuti a presentare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, la dichiarazione dei redditi per conto del “de cuius” oltre alla scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.
Contribuenti non obbligati alla dichiarazione: presentazione scheda con scelta 8, 5 e 2 per mille
Entro questo termine i contribuenti non obbligati alla dichiarazione dei redditi devono presentare ad un intermediario abilitato la scheda per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.
Locazioni: imposta di registro
Versamento, per i titolari di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per il regime della cedolare secca, dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/11/2023 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/11/2023.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
Soggetti IVA: fatturazione differita
I soggetti IVA devono provvedere all’emissione ed alla registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
Soggetti IVA esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione: registrazione delle operazioni del mese precedente
I soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione che giaÌ€ possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, che rilasciano scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, possono registrare i corrispettivi del mese precedente, anche in via cumulativa. La stessa facoltà è estesa ai soggetti che emettono ricevuta fiscale.
Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime forfetario
Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per la L. 398/1991, devono procedere entro questo termine all’annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato, anche in unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali poste in essere nel corso del mese precedente.
Comunicazione al’AE dei dati relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche
Termine ultimo per la comunicazione da parte di Acquirente unico Spa all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche riferiti al mese precedente.
Iscritti all’EPAP: versamento seconda rata saldo contributi anno precedente
Versamento da parte degli iscritti all’EPAP della seconda rata del saldo dei contributi previdenziali dovuti per l’anno precedente.