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Tutte le scadenze

Aziende agricole: denuncia retribuzioni effettive e versamento contributi previdenziali impiegati agricoli ENPAIA

Termine ultimo, per i datori di lavoro agricoli, per la denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale pagamento contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.
Il versamento deve essere effettuato tramite Mav bancario presso qualsiasi banca.

Contribuenti iva mensili e trimestrali: acconto Iva (ravvedimento)

I contribuenti Iva mensili e trimestrali devono provvedere alla regolarizzazione del mancato versamento dell’acconto Iva relativo all’anno precedente o effettuato in misura insufficiente entro il 27.12.2023. Il versamento dell’imposta, maggiorata di interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo, deve essere effettuato esclusivamente in via telematica utilizzando il modello F24.

Ravvedimento acconto Iva

I contribuenti Iva mensili e trimestrali devono provvedere a regolarizzare il versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2023 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre 2023, con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), utilizzando il modello F24 telematico.

Enti non commerciali: acquisti intracomunitari – Modello INTRA-12

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12 disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Operatori finanziari: comunicazioni

Gli operatori finanziari devono procedere ad eseguire la comunicazione all’Anagrafe tributaria, esclusivamente in via telematica, dei dati inerenti ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria nel mese precedente.

Esterometro: invio comunicazioni mese precedente

Entro questo termine i soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che facilitano tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet Pc e laptop, residenti o stabiliti in Italia devono effettuare la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate nel mese precedente.

N.B.: La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018.

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono procedere alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente con Modello F24.

Locazioni: imposta di registro

Versamento, per i titolari di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per il regime della cedolare secca, dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/01/2024 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/01/2024.
La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della cedolare secca.

Il versamento deve essere effettuato tramite modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

Proprietari di autoveicolo con oltre 35 Kw: pagamento bollo auto

Versamento, da parte di proprietari di autoveicolo con oltre 35 Kw, delle tasse automobilistiche (bollo auto), presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell’A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto, oppure online sul sito dell’A.C.I., attraverso l’home banking del proprio istituto di credito o tramite l’app IO.

Versamento addizionale bollo auto (Superbollo)

Termine ultimo, per i proprietari di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw, per il pagamento della addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni kw di potenza del veicolo superiore a 185 Kw (ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15% e non più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione).

Studio Mario Rossi e Associati

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