Con la Risposta n. 320 del 9 maggio l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una società che opera nel campo della gestione e del controllo dei parcheggi, che realizza tramite un sistema di scansione delle targhe, che prevede:
- la stipula di un contratto con il proprietario, il locatario o chi per esso, che ha la disponibilità del parcheggio con accesso al pubblico, ricevendo così il compito di controllare e gestire lo spazio;
- la stipula di un contratto tra la Società e gli utenti del parcheggio, che ottengono così la possibilità di parcheggiare gratuitamente per un certo lasso di tempo (tra i 60 e i 120 minuti). Il superamento di tale limite determina una violazione del contratto che a sua volta comporta l’applicazione di una sanzione a carico dell’automobilista, riscossa dall’Istante.
Viene quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate se tale sanzione sia soggetta o meno a Iva, ai sensi dell’articolo 15 decreto del DPR 633/72.
Nella Risposta fornita l’Agenzia Entrate, anche alla luce delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di Giustizia UE nella sentenza 20 gennaio 2022 (Causa C90/20), chiarisce che la sanzione di importo fisso applicata e riscossa dalla società per la violazione da parte del cliente delle condizioni generali del contratto (spese di controllo per sosta irregolare) è da considerare come “corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso” e, dunque, soggetta ad Iva.