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Rivalutazione fondo TFR senza visto di conformità

Data di pubblicazione: 29 Febbraio 2024

L’eccedenza di versamento relativa al codice tributo “1712”, vale a dire l’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta, è possibile scomputarla dai successivi versamenti delle ritenute relative a qualsiasi tipo di provento, indicando nel modello F24, nella colonna degli “importi a debito versati”, il codice tributo da pagare (es. 1001, 1012, 1040) e il codice tributo “1627” tra gli “importi a credito compensati”. Non sussiste, pertanto, l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche nel caso in cui l’importo compensato sia superiore a 5.000 euro.

Queste, in estrema sintesi, le conslusioni a cui è giunta la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nell’approfondimento “Rivalutazione fondo TFR: visto di conformità non necessario per l’utilizzo del credito d’imposta sostitutiva”.

Fonte: https://www.consulentidellavoro.it

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