La “Rendita integrativa temporanea anticipata” (c.d. RITA), introdotta in via sperimentale, per il periodo 1° maggio 2017 – 31 dicembre 2018, dall’articolo 1, commi da 188 a 191, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è attualmente a regime, per effetto dell’articolo 1, commi 168 e 169, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ed è regolata dall’articolo 11, commi da 4 a 4-quinquies), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Con la risoluzione n. 9 del 16 febbraio 2022, l’Agenzia Entrate ha chiarito le modalità di tassazione di una serie di aspetti relativi alla Rendita integrativa temporanea anticipata, quali l’anticipazione erogata prima della rendita stessa a un soggetto iscritto al regime transitorio, le somme richieste a titolo di detta rendita nonché le prestazioni erogate a titolo di Rita ad un “vecchio iscritto”, riferite a montanti ante 31 dicembre 2000.