Il debitore esecutato, nell’intimare all’Amministrazione terza pignorata il pagamento della parte “liberata” dal credito pignorato, è tenuto al rispetto del termine dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo di cui all’art. 14 comma 1 D.L. 669/96 convertito con modificazioni in L. 30/1997.
(Tribunale di Forlì – Ordinanza del 1 febbraio 2021).