Con Circolare n. 14 del 19 gennaio l’Inps fornisce indicazioni per l’invio telematico delle richieste di trasferimento, a una delle gestioni previdenziali INPS di iscrizione, dell’importo maturato in seguito al versamento dell’onere dovuto a titolo di riscatto.
Il DL n. 184/1997 prevede che anche le persone non iscritte ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa possano beneficiare della facoltà di riscatto dei corsi di laurea per fini pensionistici.
Questa possibilità, però, non rende automaticamente iscritti a una gestione previdenziale e il contributo versato, l’onere di riscatto, non determina la creazione di una posizione contributiva in una gestione previdenziale.
Il contributo versato viene soltanto accreditato in una contabilità separata del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e rivalutato a partire dalla data della domanda.
Gli interessati, si legge nella Circolare Inps, possono avanzare la richiesta di trasferimento dell’importo maturato, nella gestione di iscrizione, solo dopo avere acquisito l’iscrizione in una gestione previdenziale.
La domanda di trasferimento dell’importo maturato può essere presentata attraverso uno dei seguenti canali:
- online, attraverso il Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa;
- telefonando al Contact Center multicanale;
- tramite patronato.
La richiesta di trasferimento può essere avanzata solo dopo aver concluso il pagamento dell’importo dovuto per il riscatto (a seguito di versamento totale o parziale del corrispondente onere).