Il proprietario del veicolo, il quale al momento del sinistro viaggiava sullo stesso come trasportato, ha diritto ad ottenere dall'assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione non illegale del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale corresponsabilità, salva l'applicazione, in detta ipotesi, dell'art. 1227 c.c.. Il concorso del fatto colposo del creditore, opponibile ai congiunti della vittima, è pertanto, chiaramente, quello specifico del proprietario trasportato e non quello del conducente del veicolo.
Il principio è stato espresso nella sentenza del 14 maggio 2021, n. 12901 della Corte di cassazione, Sezione 3 Civile, secondo la quale la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile.