Con Circolare n. 16/E del 28 giugno l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative agli Uffici sulle novità in materia di compensazioni dei crediti introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dal decreto Agevolazioni, relative, in particolare, alle disposizioni in vigore dal 1° luglio 2024, riguardanti:
- l’obbligo generalizzato di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate nel caso in cui le deleghe di pagamento contengano compensazioni di qualsiasi natura;
- l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” per i contribuenti che abbiano carichi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivo superiore a 100mila euro.
Nel documento l’Agenzia Entrate dornisce indicazioni anche in merito al ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione.
Il contribuente incorso nell’inibizione alla compensazione, infatti, può avvalersi nuovamente della relativa facoltà a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori si riduca a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto:
- della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
- della concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
- del pagamento delle somme dovute.
La rimozione o la riduzione fino a 100.000 euro di importo complessivo, dei carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori, potrà, pertanto, essere conseguita dal contribuente anche per mezzo dell’utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali.