L’articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto che in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria sia convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Quest’anno quindi, alla luce delle novità, il Consiglio di Amministrazione non dovrà deliberare il differimento dei termini di approvazione del bilancio ma, eventualmente, semplicemente comunicarlo. Nella stessa occasione, qualora non abbiano già provveduto, gli amministratori delegati potrebbero riferire al Consiglio e all’eventuale organo di controllo in merito alle azioni adottate per gestire l’emergenza in atto.
Forse è ancora presto per ulteriori valutazioni, ma è importante formalizzare la dovuta attività aggiornamento che compete agli organi delegati della società, almeno per quanto riguarda le azioni intraprese a tutela dei dipendenti e degli altri soggetti coinvolti nell’attività.