Il D.L. 8 marzo 2020, n. 11 , prevede che fino al 22 marzo 2020:
- sono rinviate d’ufficio fino a data successiva al 22 marzo le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, fatte salve alcune eccezioni previste dalla norma;
- sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al punto precedente, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo;
- sono sospesi i procedimenti relativi alle commissioni tributarie.
Inoltre, fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’art. 16-bis, comma 1-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal primo comma del medesimo articolo.
Gli obblighi di pagamento del contributo unificato sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.