Con la Risposta n. 4 del 7 gennaio 2022, l’Agenzia Entrate ha chiarito che il contribuente che ha rinunciato all’agevolazione prima casa può ripensarci e tornare sui suoi passi. Nel caso in esame, l’istante acquistava una porzione di un fabbricato per civile abitazione e un terreno di pertinenza. Per l’acquisto richiedeva l’applicazione dell’agevolazione per la prima casa e, a tal fine, dichiarava di voler stabilire, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza nel comune indicato; ma, dopo la stipula del rogito ed il trasferimento nell’alloggio in questione, la convivente, con gravi problemi di salute, subiva un peggioramento al punto tale che si rendeva indispensabile il trasferimento in un’altra abitazione. Pur avendo ottenuto il beneficio, l’istante ha quindi dovuto rinunciarvi, salvo poi ripensarci e richiederne l’ottenimento.
Alla luce della peculiarità della procedura in esame, che comporta l’emissione da parte dell’Ufficio di un apposito avviso di liquidazione esclusivamente al fine di quantificare le imposte e gli interessi dovuti, senza applicazione delle sanzioni, e di “perfezionare” la revoca della dichiarazione d’intenti manifestata nell’atto ai fini dell’agevolazione, a seguito di istanza del contribuente, è possibile la presentazione di una “revoca” della precedente istanza di riliquidazione, avuto riguardo all’atto originario di compravendita.