Approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto sui rimborsi delle spese legali agli imputati assolti, che definisce criteri e modalità di erogazione dei rimborsi in attuazione dell'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per i quali è stato istituito l'apposito Fondo presso il Ministero della Giustizia.
Possono accedere ai rimborsi gli "imputati assolti" con sentenza divenuta irrevocabile perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, escluso il caso in cui quest'ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto d'imputazione.
Il rimborso è riconosciuto fino all'importo massimo di 10.500 euro.