Le somme corrisposte ai medici a titolo di “rimborso spese di accesso” agli ambulatori fuori Comune di residenza devono essere assoggettate a imposizione in quanto percepite in relazione al rapporto di lavoro dipendente e non conducibili alla deroga prevista per le spese di trasferta.
Nella Sentenza n. 2124 del 22 gennaio 2024 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha chiarito che, tale rimborso previsto dall’art. 35 del d.P.R. n. 271/2000, determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle “indennità percepite per le trasferte” di cui all’art. 51 comma 5 Tuir, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro.
Di conseguenza, il principio di onnicomprensività previsto dall’art. 51 comma 1 Tuir comporta che tale voce, non essendo riconducibile alla previsione di cui all’art. 51 comma 5 cit., debba essere ricompresa tra “le somme a qualunque titolo percepite” in relazione al rapporto di lavoro dipendente, pertanto soggette ad imposizione fiscale.