Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto del 4 agosto 2020 ha confermato per l’anno 2020, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili.
Con la Circolare n. 110 del 29 settembre 2020 l’Inps, dopo aver riepilogato la normativa in materia, fornisce le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del D.L. n. 244/1995 in favore degli operai a tempo pieno del settore edile nell’anno 2020.
Il beneficio, in particolare, consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2020, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007da 412000 a 439909.
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