Sul sito dell’Agenzia delle Dogane non è presente alcuna nota o riferimento relativamente alla riduzione accise per gli autotrasportatori del secondo trimestre 2022 (ad oggi, 8 luglio).
Andando a leggere la nota relativa al I trimestre si aveva modo di apprendere che i litri oggetto dell’agevolazione erano quelli consumati dal 1° gennaio al 21 marzo 2022 e che erano esclusi dall’agevolazione i litri consumati tra il 22 marzo compreso ed il 31 marzo, ciò in quanto il D.L. 21.3.2022 n. 21 (Decreto Ucraina) aveva disposto in via generalizzata la riduzione di accisa sul gasolio utilizzato come carburante, riducendola da 617,40 a 367,40 per mille litri dal 21 marzo 2022 al 21 aprile 2022.
Sempre nella nota, nel paragrafo VIII, l’Agenzia indicava che per il secondo trimestre che relativamente ai chilometri percorsi occorreva indicare quelli dal 22 aprile incluso e che le fatture da indicarsi per il secondo trimestre erano quelle relative alla consegna di prodotto dal 22 aprile incluso in poi.
Il Decreto MEF del 6 aprile 2022 su GU 16.4.2022 estendeva la riduzione accise in argomento per il periodo dal 21 aprile al 2 maggio, poi il D.L. 2 maggio 2022 n. 38 estendeva la riduzione per il periodo dal 3 maggio sino all’8 luglio 2022 e, successivamente il Decreto MEF 24.6.2022 su GU 154 del 4.7.2022 ha disposto la riduzione delle accise sul gasolio sempre a 367,40 euro per mille litri di prodotto per il periodo 9 luglio 2022-2 agosto 2022.
Ergo: nulla di riduzione accise per il II trimestre 2022 e per il terzo, salvo decreti ulteriori, si partirà dal 3 agosto.