In materia di responsabilità medica, una volta dimostrata la complessiva negligenza dell’opera prestata, tale da determinare, secondo il principio della causalità adeguata, un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, è onere del convenuto dimostrare che le cure effettuate, per quanto inutili sul piano del recupero della funzionalità, e comunque denotanti una complessiva negligenza sotto il profilo dell’ars medica, non hanno avuto alcun impatto sulla salute della persona rispetto alle condizioni pregresse, che aveva potuto constatare.
Fonte: CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza, 26-02-2020, n. 5128 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.