Con la Risposta a interpello n. 211 del 25 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate torna ad esprimersi in tema di registrazione atti e chiarisce le sentenze di rigetto, configurando una pronuncia di merito, sono da assoggettare ad imposta di registro in base al principio fissato dall'articolo 37 del TUR.
L'Agenzia precisa inoltre che il provvedimento rigetto per ragioni di merito deve essere registrato in temine fisso (art. 37 del TUR e 8 della Tariffa allegata al TUR), mentre il provvedimento di rigetto per ragioni di rito, al pari dei provvedimenti di estinzione ed incompetenza, non è da sottoporre alle formalità della registrazione.