E’ incompatibile con la normativa eurounitaria il regime sulle “società di comodo” (articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724), nella parte in cui limita il diritto di detrazione per i soggetti passivi dell’Iva.
A chiarirlo la Corte di giustizia dell’Unione Europea (Sentenza n. 210/3 del 7 marzo 2024), sulla base del principio seconco cui al soggetto passivo Iva non può essere negato il diritto di detrazione dell’IVA assolta, a monte, esclusivamente perché non raggiunge, a valle, una certa soglia di operazioni rilevanti, determinata normativamente.
Da un lato, infatti, nessuna disposizione della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006) subordina il diritto alla detrazione a requisiti quantitativi. Dall’altro, in ossequio ai principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità, il diritto alla detrazione può essere negato al soggetto passivo solo qualora sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che esso è invocato fraudolentemente o abusivamente.