Con il Messaggio n. 3510 del 6 ottobre l’Inps informa che, dal mese di luglio 2023, sta procedendo mensilmente a sospendere l’erogazione della misura del Reddito di cittadinanza per i nuclei che non abbiano i requisiti per continuare a fruire della misura nell’anno 2023 oltre le sette mensilità.
Per proseguire nella fruizione della misura senza incorrere nella sospensione, ricorda l’Inps, i nuclei familiari devono avere al loro interno uno dei seguenti componenti:
- persone con disabilità;
- minorenni;
- persone con almeno sessant’anni di età;
- percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all’INPS tramite la piattaforma GePI entro il 31 ottobre 2023.
L’Istituto precisa che l’erogazione della prestazione prosegue senza soluzione di continuità:
- nel caso in cui il requisito anagrafico utile alla prosecuzione della fruizione della misura maturi prima della settima mensilità o nel mese successivo (il requisito viene rilevato automaticamente);
- nel caso di nascita di un figlio o in presenza di nuova disabilità accertata, se la nuova DSU è presentata entro il settimo mese di fruizione del Reddito di cittadinanza o in quello successivo (la nuova condizione viene rilevata in fase di rielaborazione automatica delle domande in sede di rinnovo mensile).
Nel caso in cui, invece, il requisito maturi successivamente al primo mese di sospensione o la DSU venga presentata successivamente alla intervenuta sospensione, è necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza. La nuova domanda non verrà bloccata dalla domanda sospesa per la causale sopra riportata (“domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”) e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Clicca qui per leggere il messaggio Inps.