Tra le misure adottate dal legislatore per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19, l’articolo 4, comma 6, del decreto Milleproroghe (DL n. 215/2023) ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 i termini relativi al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
Con Messaggio n. 1259 del 27 marzo 2024 l’Inps chiarisce che, per effetto di quanto disposto dal citato articolo 4, comma 6, a partire dal 1° gennaio 2024, i redditi derivanti dagli incarichi in esame sono incumulabili con i seguenti trattamenti pensionistici:
- pensione “quota 100” (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, maturati fino al 31 dicembre 2021);
- pensione anticipata con il requisito anagrafico di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione, maturati nell’anno 2022;
- pensione anticipata flessibile (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, richiesti per gli anni 2023 e 2024).