Con Provvedimento del 27 luglio 2024 la Direzione degli affari interni del Ministero della Giustizia, in risposta ad un quesito posto dalla Corte di Cassazione, ha affermato che nelle cause di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria e pubblico impiego, per il recupero del doppio contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002) occorre fare riferimento alla debenza del contributo unificato al momento dell’iscrizione a ruolo della causa.
Laddove, quindi, sia stato pagato o fosse comunque dovuto il contributo iniziale per l’iscrizione a ruolo, si dovrà attivare la procedura di recupero del doppio contributo quando l’impugnazione sia stata respinta o dichiarata improcedibile o inammissibile. Se, invece, al momento dell’iscrizione a ruolo l’impugnante avesse beneficiato dell’esenzione, non si potrà dar corso al recupero del doppio contributo.