L’inesistenza di un credito di imposta portato in compensazione non può esser desunta unicamente dalla sua mancata indicazione nel quadro RU della dichiarazione.
Così la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria che, alla luce delle considerazioni, già espresse dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 34419 del 2023, ha accolto l’appello del contribuente ritenendo non dimostrata l’inesistenza del credito d’imposta in base alla sola circostanza che lo stesso non fosse indicato nel quadro RU.
Posto infatti che l’inesistenza del credito debba esser agevolmente rilevabile, ha chiarito la CGT ligure, la mancata indicazione nel quadro RU rende, al più, il credito “non spettante”, con la conseguente inapplicabilità del maggior termine di otto anni previsto dall’ art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008 , per l’emissione del relativo atto di recupero.