L’Inps, in qualità di Ente gestore di previdenza obbligatoria, provvede alla corresponsione degli interessi di mora per il ritardato pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto (TFS/TFR), dovuti a ritardi imputabili alle Amministrazioni/Enti datori di lavoro.
Con il Messaggio n. 3550 del 10 ottobre 2023 l’Istituto conferma che, fermo restando l’onere incombente sullo stesso Istituto di procedere all’azione di rivalsa nei confronti delle Amministrazioni/Enti datori di lavoro per la ripetizione della quota parte di interessi agli stessi imputabili, conseguenti al ritardato pagamento delle prestazioni a favore degli iscritti, per il recupero degli interessi moratori mediante azioni di rivalsa, si applica l’ordinario termine di prescrizione decennale.
A seconda dell’importo cumulato a titolo di interessi, l’Inps procede al recupero dei crediti nel primo o nel secondo semestre dell’anno. In ogni caso, nel secondo semestre la procedura sarà avviata comunque a prescindere dall’importo cumulato nell’anno, purché il dovuto risulti superiore a 12 euro (art. 25 della legge 289/2002).
In caso di contestazione della richiesta di restituzione degli interessi, Amministrazioni/Enti datori di lavoro potranno gestire le eventuali contestazioni/ricorsi tramite l’inserimento nella procedura dedicata “Rivalse Ente”, accessibile nella propria Area riservata.
Soltanto attraverso l’utilizzo di tale modalità, precisa l’Istituto, la Struttura Inps territorialmente competente potrà procedere a prenderne in carico la lavorazione e, in caso di accoglimento, alla decurtazione dell’importo della richiesta.