I giudici di legittimità tracciano i confini tra l’ipotesi sanzionatoria e i diversi reati di dichiarazione fraudolenta o infedele, che si fondano sul debito effettivo
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12378 del 17 aprile scorso, ha stabilito che, ai fini dell’integrazione del reato di omesso versamento Iva, ex articolo 10-ter del Dlgs n. 74/2000, l’entità delle somme da versare è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva desumibile dalle annotazioni contabili.