Nella Circolare n. 11/E del 15 maggio l’Agenzia delle Entrate chiarisce in merito alle modalità di versamento delle somme dovute per il “ravvedimento speciale” dei periodi d’imposta 2022 e precedenti, alla luce di quanto previsto dal Decreto “Milleproroghe” (DL n. 215/2023) e dal Dl n. 39/2024.
L’adesione al ravvedimento speciale per il periodo d’imposta 2022 si perfeziona con il versamento, entro il 31 maggio 2024, dell’intero importo dovuto o della prima rata, oltreché con la rimozione, entro lo stesso termine, delle irregolarità o sanare le omissioni che si intendono regolarizzare. Se si sceglie il pagamento rateale, le tre rate successive alla prima vanno versate, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024. Per queste tre rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
Il perfezionamento della “nuova” regolarizzazione per l’anno 2021 e precedenti presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento delle somme dovute, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2024.
In alternativa, è possibile effettuare il pagamento, entro il medesimo termine del 31 maggio 2024, di un importo pari a cinque delle otto rate previste dall’articolo 1, comma 174, della legge di bilancio 2023. Le residue tre rate, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, sono dovute entro i termini del 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.