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‘Ravvedimento speciale’ anche per indebito utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta non spettanti o inesistenti

Data di pubblicazione: 12 Dicembre 2023

Ravvedimento speciale utilizzabile anche per regolarizzare le violazioni relative all’indebito utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta non spettanti o inesistenti.

E’ uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 67 del 6 dicembre 2023.

Relativamente all’ambito di applicazione del suddetto istituto l’Agenzia, nel ribadire che restano escluse le violazioni ivi espressamente contemplate (i.e. le violazioni rilevabili attraverso i controlli automatizzati, quelle formali e degli obblighi di monitoraggio), ha chiarito che sono regolarizzabili con il ravvedimento speciale, in generale, tutte le violazioni per le quali è applicabile l’istituto del ravvedimento ordinario di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e in quelli precedenti, a condizione che la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata. 

In altre parole, sono escluse le violazioni:

  • commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento;
  • relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (si pensi, ad esempio, alle imposte di registro e di successione).

Alla luce delle suddette considerazioni, precisano ancora le Entrate, è evidente che l’istituto del ravvedimento speciale possa essere utilizzato per regolarizzare anche le violazioni consistenti nell’indebito utilizzo dei crediti d’imposta non spettanti o inesistenti, tramite la rimozione delle medesime ed il versamento delle sanzioni di cui all’articolo 13, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 471 del 1997, ridotte ad un diciottesimo.
Ciò nel presupposto che siano state validamente presentate le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in cui sono state commesse le violazioni.

Clicca qui per leggere la Risoluzione delle Entrate.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

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