Il DLgs. 87/2024 ha riformato le sanzioni amministrative rendendole generalmente meno onerose per le violazioni che saranno commesse dal prossimo 1° settembre 2024. Per esempio l’art. 2 comma 1 lett. l) n. 1) del DLgs. 87, riduce la sanzione dal 30% al 25% dell’imposta non versata o versata tardi, ma solo per le scadenze successive al 31 agosto 2024.
Il DLgs. 87/2024 ha modificato anche il ravvedimento operoso, ma sempre e solo per le violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024.
Schema di sintesi:
VIOLAZIONI COMMESSE |
SANZIONI CON RAVVEDIMENTO |
FATTISPECIE |
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FINO AL 31/08/2024 | DAL 01/09/2024 | ||
Ravv.to entro 30 giorni dalla violazione | 1/10 del minimo | Solo tardivi versamenti | |
Ravv.to entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione | 1/9 del minimo | Tutte le violazioni | |
Ravv.to entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 1/8 del minimo | Tutte le violazioni | |
Ravv.to entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione | Ravv.to oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 1/7 del minimo | Tutte le violazioni |
Ravv.to oltre 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione | Assorbito dal punto precedente | 1/6 del minimo | Tutte le violazioni |
– | Ravv.to dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) | 1/6 del minimo | Potrebbe operare solo per i tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, doganali e accise |
Ravv.to dopo il PVC | Assorbito dal punto successivo | 1/5 del minimo | Tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi) |
– | Ravv.to dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del DLgs. 218/97) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) | 1/5 del minimo | Tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi) |
– | Ravv.to dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della L. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97) | 1/4 del minimo | Tributi amministrati dall’Agenzia Entrate, doganali e accise (salvo memorizzazioni dei corrispettivi) |
Ravv.to entro 90 giorni dalla violazione | 1/10 del minimo | Solo tardiva dichiarazione |