In ipotesi di errore o omissione nella trasmissione all’Agenzia delle entrate della certificazione unica (CU) è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 12/E del 31 maggio, ritenendo superate le indicazioni fornite con la Circolare n. 6/E del 2015.
Se il sostituto d’imposta trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.