Con Risposta del 4 luglio 2024 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che, relativamente all’esposizione dei fringe benefit o trasferte (Tabella 2.8), devono essere indicati solo i valori imponibili (ovvero quelli che concorrono alla formazione di imponibile contributivo e fiscale).
Di conseguenza le somme corrisposte al di sotto delle soglie di esenzione, non devono essere considerate in alcun campo, nè nel “Monte Retributivo Lordo Annuo”, né nel “di cui componenti accessorie del salario, straordinari, superminimi, premi di produttività e altro”.
Ricordiamo che il termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile per il biennio 2022-2023, inizialmente fissato al 15 luglio 2024, è stato differito al 20 settembre 2024.