Con Ordinanza interlocutoria n. 22056 del 24 luglio 2023 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 3 Cost., dell’art. 18, comma 12, Dl n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi all’Inarcassa per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria e che siano pertanto tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.