Il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 86 del 24 giugno 2020 ha chiarito che il compenso dell’avvocato può ritenersi sproporzionato od eccessivo:
- solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa;
- solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa.