La sentenza della CTR Emilia Romagna del 09.03.2020 n. 682 ci dà lo spunto per comprendere quando sia possibile esperire avverso una sentenza un ricorso per revocazione.
In particolare l’errore previsto come motivo di revocazione deve sostanziarsi in una falsa percezione della realtà, in una svista che conduca ad affermare o supporre l’esistenza o l’inesistenza di fatti decisivi su cui però non vi sia stata contestazione in sede giudiziale. In base a tale principio, più volte oggetto di importanti pronunce della Suprema Corte di Cassazione, la CTR emiliana ha respinto il ricorso per revocazione del contribuente il quale in realtà chiedeva un riesame delle risultanze probatorie. Per essere motivo di revocazione, infatti, l’errore deve avere “i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche”.
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