Nel pubblico impiego contrattualizzato, il dipendente interessato ad una procedura di mobilità illegittimamente omessa può chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance, da liquidarsi tenendo conto – come parametri di riferimento di un giudizio equitativo e in proporzione alla consistenza della probabilità che la procedura avrebbe avuto esito positivo – delle perdite patrimoniali e del mancato guadagno correlati al non conseguimento del transito alla P.A. di destinazione, fra cui deve ricomprendersi anche la perdita dell’indennità di posizione eventualmente spettante presso tale P.A.
Così la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, nell’Ordinanza n. 21931 del 2 agosto 2024.