A pagg. 188 e ss. le decisioni della sezione Tributaria e della VI Tributaria.
Tra queste di particolare rilievo (pag. 203):
La Sentenza n. 10966 del 09/06/2020 Presidente: DE MASI ORONZO. Relatore: ANTONIO MONDINI.
In tema di Irpef, quando il contratto di appalto non si distingue da quello di somministrazione di lavoro, l’utilizzatore della prestazione lavorativa non è automaticamente datore di lavoro della manodopera utilizzata né è gravato dai relativi obblighi, tra cui l’effettuazione delle ritenute d’acconto ex art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, ma lo diviene soltanto se e quando il lavoratore abbia esercitato con esito positivo l’azione costitutiva del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 29, comma 3-bis, del d.lgs. n. 276 del 2003, in quanto essa condiziona l’insorgere, in capo all’imprenditore interponente, degli obblighi in materia economica costituenti il presupposto dell’obbligo di effettuazione e versamento delle ritenute d’acconto. (Nella specie, si trattava di ritenute Irpef su compensi dovuti a lavoratori impiegati da imprenditore interponente).
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