La Corte di Cassazione, Seconda sezione Civile, con la recente Ordinanza n. 5022 del 24 febbraio 2021, si è pronunciata in tema di protezione umanitaria e diritti fondamentali della persona.
L’accertamento effettuato dal giudice di merito in ordine al presupposto del “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale”, investe, non solo, l’esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell’individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima, ivi inclusi i casi del disastro ambientale, definito dall’art. 452-quater c.p., del cambiamento climatico e dell’insostenibile sfruttamento delle risorse climatiche.