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Proroga secondo acconto Irpef: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate nella circolare del 9 novembre

Data di pubblicazione: 14 Novembre 2023

L’art. 4 del Dl n. 145/2023 (c.d. “decreto Anticipi”), collegato alla legge di Bilancio 2024, ha introdotto, per il solo periodo d’imposta 2023, due importanti novità:

  • il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (Redditi PF 2023);
  • la possibilità di versare tali somme in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi.

Per i contributi previdenziali e assistenziali, invece, resta fermo il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023.

Nella Circolare n. 31/E del 9 novembre l’Agenzia Entrate fornisce alcuni chiarimenti relativi, in particolare, ai soggetti destinatari della misura e alle condizioni che consentono il differimento.

L’Agenzia precisa che possono usufruire della proroga le persone fisiche titolari di partita Iva che hanno dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro. 
Rientrano, quindi, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.
Beneficiano, infine, del differimento anche:

  • l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria;
  • i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.

Sono, invece, esclusi dal rinvio sia i contribuenti non titolari di partita Iva sia i titolari di partita Iva diversi dalle persone fisiche come, per esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali, oltre che le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro.
L’Agenzia Entrate precisa infine che, con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria, non possono fruire del rinvio del versamento i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA). 

Clicca qui per leggere la Circolare.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

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