L’articolo 29 del decreto legge n. 23/2020 ha previsto l’obbligo per le parti che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche di notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.
L’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla propria rivista telematica FiscoOggi, chiarisce che tale norma fa riferimento ad enti impositori, agenti della riscossione, soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997 e parti assistite da un difensore abilitato.
Rimangono quindi escluse dal suddetto obbligo le parti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica. Per loro, l’utilizzo delle modalità telematiche per le notifiche e i depositi nel processo tributario continua ad essere una facoltà e non un obbligo.