La Legge di bilancio 2021 (commi 1015-1022) prevede, nel processo penale, che all’imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, sia riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500, da ripartirsi in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Tale rimborso non concorre alla formazione del reddito.
E’ riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell’avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell’ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità.
Con Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio, saranno
definiti i criteri e le modalità di erogazione del rimborso.
Per le finalità di cui sopra, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è stato istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall’anno 2021.