Commercialisti e consulenti del lavoro

Consulenza specializzata al servizio del cliente

Procedure concorsuali: non compensabili i crediti della massa fallimentare con i debiti del fallito

Data di pubblicazione: 30 Aprile 2021

Con la Risposta n. 302 del 28 aprile 2021 l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, come più volte chiarito dalla prassi, non è consentita la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti o crediti verso la massa fallimentare. In tale situazione, infatti, le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimità della eventuale compensazione.

Di qui l'impossibilità di applicare, con riferimento ai crediti d'imposta maturati e chiesti a rimborso post-procedura, le misure di cui all'articolo 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, ovvero quelle di cui all'articolo 28-ter del dPR n. 602 del 1973, al fine utilizzarli in compensazione con i debiti generatisi ante-procedura prima dell'apertura della procedura concorsuale.

L'Agenzia Entrate peraltro ricorda che, dal giorno della dichiarazione di fallimento, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento (art. 51 L.F.).

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

Studio Mario Rossi e Associati

Via Gregorio X, 46
29121 Piacenza (PC)
Tel: 0523-12345678 - Fax: 0523-87654321

Via Gregorio X, 46
29121 Piacenza (PC)
Tel: 0523-12345678 - Fax: 0523-87654321

Via Gregorio X, 46
29121 Piacenza (PC)
Tel: 0523-12345678 - Fax: 0523-87654321

P.IVA: 01234567890